Art. 30.
(Contributi straordinari allo sviluppo).

      1. L'Agenzia può concedere, al fine di favorire lo sviluppo della produzione di audiovisivi destinati alla diffusione da parte delle emittenti italiane:

          a) aiuti per i cosiddetti «numeri zero», intesi a coprire parzialmente i rischi dei progetti particolarmente complessi o innovativi, con riferimento ai costi di realizzazione di soggetti, sceneggiature, presentazioni e prototipi;

          b) aiuti per le opere prime, intesi a sostenere totalmente nuovi autori e nuove imprese di produzione nella loro realizzazione;

          c) aiuti e iniziative di formazione professionale, da effettuare con il concorso delle regioni e degli enti locali, a sostegno degli studi di produzione e delle scuole che avviano i giovani alle varie professionalità dell'audiovisivo;

 

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          d) aiuti per contribuire alla modernizzazione delle attrezzature tecniche, all'informatizzazione e alla industrializzazione degli studi, allo sviluppo di nuove tecniche di produzione di immagini e di suono e di nuovi supporti di diffusione;

          e) aiuti alla sceneggiatura, accessibili all'autore anche senza che vi sia un accordo preliminare con una impresa di produzione e con un'emittente televisiva.

      2. La concessione dei contributi di cui al presente articolo e la loro relativa quantificazione è deliberata, di volta in volta, dalla Commissione per il cinema e l'audiovisivo sulla base della valutazione dei materiali progettuali sottoposti dall'impresa di produzione audiovisiva indipendente che intenda percepire detti contributi o, per quanto riguarda la lettera e) del comma 1, dal singolo proponente.